La Legge italiana distingue tre casi in merito alla mediazione:
- la mediazione su controversie per le quali è obbligatorio partecipare almeno al primo incontro informativo (la cosiddetta “mediazione obbligatoria“;
- la mediazione ordinata dal Giudice (cosiddetta “mediazione delegata”;
- la mediazione facoltativa (cosiddetta “mediazione volontaria”). In questo caso qui ci siamo noi.
Nel terzo caso, invece, saremo liberi di decidere se partecipare o meno e potremo partecipare inizialmente senza l’assistenza di un legale. per cercare una soluzione negoziale alla controversia (mediazione volontaria) prima di trascinarci in una causa lunga e costosa.
In pratica, due coniugi non intendono più continuare a stare insieme, consultano un legale, il legale consultato darà il suo parere a un assistito e così sara anche per l’altra. A questo punto cominciano le liti, i ricorsi, gli appelli, le motivazioni diverse e chi piu ne ha piu ne metta.
L’avocato ha due soluzioni: o cerca, eludendo i conflitti. una soluzione stragiudiziale benevola e accomodante, senza invischiarsi in finanze private dei coniugi non sfiorando il tasto delle emozioni e delle frustrazioni reciproche (che invece sono accolte in mediazione e affrontate insieme e negoziate da entrambi) o se lo crede, potrà chiamare un professionista abiliato e formata a contenere le emozioni: la mediatrice.
Esperta e formata a risolvere le diverse questioni e i rispettivi conflitti legati di una coppia in fase di separazione e/o di divorzio.